Art. 12 · LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

Art. 12

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1956. Alla maggiore spesa di lire 36.000.000 derivante, per l'esercizio 1956-57, dall'attuazione dell', si provvederà, per lire 26.000.000, a carico del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e, per lire 10.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 170 dello stesso stato di previsione. All'altra, di lire 43.320.000, derivante dall'applicazione dell', secondo comma, si provvederà, per l'esercizio 1956-57, con lo stanziamento del capitolo n. 160 del suddetto stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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