Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 lug 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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