Art. 6 · LEGGE 19 luglio 1957, n. 588

Art. 6

LEGGE 19 luglio 1957, n. 588

In vigore dal 11 ago 1957
All'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma: "L'importo di dette tasse è devoluto quale contributo alle spese di concorso".
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