Art. 4 · LEGGE 19 luglio 1957, n. 588

Art. 4

LEGGE 19 luglio 1957, n. 588

In vigore dal 11 ago 1957
Al secondo comma dell' della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti: "Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636". La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.
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