Art. 7 · LEGGE 18 luglio 1957, n. 614

Art. 7

LEGGE 18 luglio 1957, n. 614

In vigore dal 16 ago 1957
Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonchè dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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