Art. 4
LEGGE 18 luglio 1957, n. 614
In vigore dal 28 feb 2023
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.
Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo :
a) entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, appena adattate, le variazioni al bilancio medesimo rese necessarie nel corso della gestione;
b) entra il mese di ottobre il consuntivo dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione dei revisori.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.
Gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.
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