Art. 9 · LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

Art. 9

LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

In vigore dal 24 ago 1960
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1960, N. 778 Data a Roma, addì 14 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - GUI - MATTARELLA - MEDICI - TAMBRONI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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