Art. 3
LEGGE 14 luglio 1957, n. 594
In vigore dal 13 ago 1957
I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'albo professionale di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti documenti:
a) diploma di conseguita idoneità alle funzioni di centralinista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.
Storico versioni
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