Art. 2 · LEGGE 14 luglio 1957, n. 580

Art. 2

LEGGE 14 luglio 1957, n. 580

In vigore dal 9 ago 1957
I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I, II e III - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, per la parte afferente al personale di collaborazione delle Ipoteche, spettano per intero al personale delle Amministrazioni indicate nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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