Art. 3
LEGGE 9 luglio 1957, n. 600
In vigore dal 27 ott 1970
Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.
Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell' della legge 15 luglio 1954, n. 543, restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura. È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603.
Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell' della legge 21 marzo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegata B, n. 1.
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all'art. 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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