Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 giu 1957
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 28 del Trattato stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO - ANDREOTTI - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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