Art. 4
4 / 4In vigore dal 15 giu 1957
La spesa per le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione dell'Accordo indicato nell', sarà coperta, per ogni esercizio, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa prevista nell' dell'Accordo stesso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO -
CORTESE - ANDREOTTI
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-04-25;353#art-4