Art. 2
LEGGE 25 aprile 1957, n. 306
In vigore dal 30 mag 1957
L'onere dipendente dall'applicazione, della presente legge, valutato in lire 9.400.000 annue, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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