Art. 6 · LEGGE 25 aprile 1957, n. 283

Art. 6

LEGGE 25 aprile 1957, n. 283

In vigore dal 24 mag 1957
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l' e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MORO - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
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