Art. 2 · LEGGE 25 aprile 1957, n. 283

Art. 2

LEGGE 25 aprile 1957, n. 283

In vigore dal 24 mag 1957
I trattamenti di pensione, derivanti dall' della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall' della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957 nonchè ai familiari. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall' della legge 1° maggio 1955, n. 318.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;283#art-2