Art. 5 · LEGGE 17 aprile 1957, n. 278

Art. 5

LEGGE 17 aprile 1957, n. 278

In vigore dal 23 mag 1957
È abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO
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