Art. 1
LEGGE 17 aprile 1957, n. 278
In vigore dal 23 mag 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.
Il Comitato dura in carica quattro anni.
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