Art. 8 · LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

Art. 8

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

In vigore dal 18 mag 1957
La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall' del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.
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