Art. 5 · LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

Art. 5

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

In vigore dal 14 set 1961
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833 . Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833 . COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833 . COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833 . COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833 .
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