Art. 3
LEGGE 17 aprile 1957, n. 260
In vigore dal 29 giu 1967
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1967, N. 380
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L'organico fissato dall' della legge 9 febbraio 1952, n. 60, è aumentato di 90 marescialli maggiori ed è diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.
Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.
La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sarà diminuito di 19 unità in ciascuno dei primi due anni e di 20 unità in ciascuno dei tre anni successivi.
Storico versioni
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