Art. 2 · LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

Art. 2

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

In vigore dal 18 mag 1957
Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto è disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato, dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare.
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