Art. 11 · LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

Art. 11

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

In vigore dal 18 mag 1957
Il limite di età per la cessazione dal servizio è stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri. I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale. I limiti di età previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1° aprile 1957.
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