Art. 8 · LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

Art. 8

LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

In vigore dal 23 mag 1957
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute ne gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.
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