Art. 5 · LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

Art. 5

LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

In vigore dal 23 mag 1957
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Comitato e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento del Museo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Comitato. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
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