Art. 3
LEGGE 14 aprile 1957, n. 277
In vigore dal 23 mag 1957
Per il funzionamento del Museo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, un contributo annuo di un milione.
Alla copertura di tale onere si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1956-57 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.
Altri mezzi finanziari di cui il Museo dispone sono:
a) gli eventuali contributi e donazioni da parte dello Stato, di enti locali, di privati cittadini e istituzioni;
b) le entrate derivanti dall'attività del Museo.
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