Art. 9 · LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

Art. 9

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

In vigore dal 12 mag 1957
Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1957 GRONCHI SEGNI CORTESE MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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