Art. 8 · LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

Art. 8

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

In vigore dal 3 giu 1962
Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale. Con le modalità previste nel precedente comma, e conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere .
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