Art. 7 · LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

Art. 7

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

In vigore dal 3 giu 1962
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2ª classe, per la carriera di concetto, nonchè al concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivista, per la carriera esecutiva nei ruoli organici corrispondenti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-04-03;233#art-7