Art. 5 · LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

Art. 5

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

In vigore dal 3 giu 1962
Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall' del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo .
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