Art. 3 · LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

Art. 3

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

In vigore dal 12 mag 1957
Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all', qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto. Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.
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