Art. 2 · LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

Art. 2

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

In vigore dal 12 mag 1957
Nei ruoli aggiunti di cui all' saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta. Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio. Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà. Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonchè per le categorie comunque equiparate.
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