Art. 2
LEGGE 7 marzo 1957, n. 93
In vigore dal 7 apr 1957
Dopo l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è aggiunto il seguente art. 2-bis:
"L'Ente provvede nei limiti e con le modalità da stabilirsi nello statuto:
a) all'assistenza degli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto mediante la concessione di posti gratuiti in convitto, di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;
b) all'assistenza dei figli degli iscritti mediante la concessione di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;
c) all'ammissione degli orfani e di figli degli iscritti in colonie marine e montane;
d) all'ammissione degli iscritti e dei loro familiari in case di soggiorno di proprietà dell'Ente o in alberghi convenzionati in località di cura, marine e montane;
e) all'ammissione in case di riposo di proprietà dell'Ente degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in pensione già iscritti all'Ente, privi di assistenza familiare;
f) alla concessione, agli iscritti in attività di servizio, di prestiti a mezzo di apposita Cassa autonoma;
g) alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale".
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