Art. 1
LEGGE 7 marzo 1957, n. 93
In vigore dal 7 apr 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:
"L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione.
È parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo :
a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;
b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;
c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari.
Per familiari assistibili si intendono:
1) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa;
2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di età inferiore ai 21 anni o di età superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro;
3) i genitori riconosciuti a carico;
4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi a carico dello iscritto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;93#art-1