Art. 34
ConvenzioneParte VIII

Art. 34

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In vigore dal 28 mag 1957
. Le disposizioni degli , relative alle funzioni che un funzionario consolare può svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare è autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purchè: a) siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel territorio: oppure b) non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le autorità del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.
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