Convenzione›Parte VIII
Art. 34
34 / 40In vigore dal 28 mag 1957
.
Le disposizioni degli , relative alle funzioni che un funzionario consolare può svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare è autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purchè:
a) siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali
relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel
territorio: oppure
b) non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le
autorità del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-34