Convenzione›Parte VII
Art. 26
26 / 40In vigore dal 28 mag 1957
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1. Quando una nave dello Stato inviante si reca in un porto (col
quale termine sono indicati tutti i luoghi in cui una nave può recarsi) dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato, è autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell', senza interferenze da parte delle autorità del territorio. Il funzionario consolare può chiedere l'assistenza delle autorità del territorio per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorità gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo il caso in cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare.
2. A tal fine, il funzionario consolare, accompagnato, se lo
desidera, da membri del suo personale, può recarsi personalmente a bordo del piroscafo dopo che esso sarà stato ammesso alla libera pratica. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed anche a recarsi all'Ufficio consolare, a meno che le autorità del territorio, di propria iniziativa, facciano opposizione in casi implicanti eccessiva perdita di tempo o grandi distanze. In tal caso le suddette autorità informeranno immediatamente il funzionario competente.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-26