Art. 23
ConvenzioneParte VI

Art. 23

23 / 40
In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Quando un defunto ha lasciato dei beni in un territorio ed un diritto, di qualsiasi natura su tali beni (ad esempio, quale esecutore testamentario o beneficiario in una successione legittima o testamentaria) spetta a o è reclamato da un cittadino dello Stato inviante che non sia residente in questo territorio o che non vi sia legalmente rappresentato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione la successione del defunto è amministrata o, se non sia stata istituita alcuna amministrazione, i beni sono situati, ha il diritto di rappresentare tale cittadino per quanto concerne i suoi diritti ed interessi nella successione o sui beni come se una regolare procura fosse stata rilasciata al funzionario consolare dall'interessato. Qualora successivamente detto cittadino diventi legalmente rappresentato nel territorio, la posizione del funzionario consolare è quella di un procuratore del cittadino la cui procura abbia cessato di essere efficace dalla data in cui il funzionario consolare è stato informato che tale cittadino è altrimenti legalmente rappresentato, o, se un'autorizzazione ad amministrare è stata conferita al funzionario consolare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, dalla data in cui una successiva autorizzazione ad amministrare è stata rilasciata al detto cittadino o a sua richiesta od a richiesta del suo rappresentante legale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo si applicano qualunque sia la cittadinanza del defunto ed il luogo del decesso. 3. Quando il funzionario consolare sia investito di rappresentanza in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, egli ha diritto di prendere le misure necessarie per la protezione e la conservazione dei diritti ed interessi della persona di cui ha la rappresentanza. Gli deve essere inoltre riconosciuto il diritto di prendere possesso della successione o dei beni come se egli sia stato debitamente nominato procuratore della persona i cui diritti e interessi egli rappresenta, salvo nel caso che un'altra persona, avente uguali o precedenti diritti, abbia preso le necessarie misure per entrare in possesso di essi. Se in base alle leggi del territorio è necessaria un'autorizzazione ad amministrare od un provvedimento dell'autorità giudiziaria per abilitare il funzionario consolare a tutelare od a prendere possesso dei beni, l'eventuale autorizzazione ad amministrare o il provvedimento che sarebbero stati emessi in favore del rappresentante debitamente designato dalla persona i cui interessi sono tutelati dal funzionario consolare, l'autorizzazione od il provvedimento che si sarebbero dovuti emettere a favore del rappresentante debitamente nominato della persona i cui diritti sono rappresentati dal funzionario consolare, saranno emessi a favore del suddetto funzionario a sua richiesta. Su elementi di prova della necessità di un'immediata tutela o conservazione della successione e dell'esistenza di persone interessate che il funzionario consolare abbia il diritto di rappresentare, l'autorità giudiziaria emetterà, provvisoriamente qualora riconosca tale necessità, un'autorizzazione od un provvedimento in favore del funzionario consolare limitati alla protezione e alla conservazione della successione, fino al momento in cui venga emessa una nuova autorizzazione ad amministrare. 4. a) Salvo quanto disposto nei sottoparagrafi b) e c) del presente paragrafo, il funzionario consolare ha la piena amministrazione della successione allo stesso modo che se fosse stato debitamente nominato procuratore della persona i cui interessi egli tutela. Se in base alle leggi del territorio è necessaria un'autorizzazione ad amministrare rilasciata dall'autorità giudiziaria, il funzionario consolare avrà il diritto di chiedere tale autorizzazione e di ottenere la detta autorizzazione ad amministrare come se fosse procuratore debitamente nominato dalla persona di cui tutela diritti ed interessi. b) L'autorità giudiziaria può, qualora lo ritenga opportuno, soprassedere a conferire l'autorizzazione di amministrare al funzionario consolare per tutto il tempo, che ritiene necessario al fine di permettere alla persona rappresentata dal funzionario consolare di essere informata e di decidere se preferisca essere rappresentata altrimenti che dal detto funzionario. c) L'autorità giudiziaria può, qualora lo ritenga opportuno, ordinare al funzionario consolare di fornire una prova attendibile che gli interessati abbiano ricevuto l'attivo della successione cui hanno diritto per legge o nel caso in cui non sia in grado di fornire tale prova, di restituire tale attivo all'autorità competente od alla persona che avrebbe avuto diritto su di esso. La detta autorità può altresì ordinare, se il funzionario consolare ha avuto la piena amministrazione della successione, che la trasmissione dell'attivo della successione alle suindicate persone abbia luogo nei modi da essa indicati. 5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato inviante sia deceduto mentre viaggiava o transitava nel territorio senza avervi nè il proprio domicilio nè la propria residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione tale cittadino sia deceduto ha il diritto, allo scopo di salvaguardare il denaro e gli effetti posseduti dal defunto, di prenderli in custodia immediatamente. Ciò, salvo il diritto delle autorità giudiziarie od amministrative del territorio di prendere possesso dei detti danari ed effetti nei casi in cui l'interesse della giustizia o l'indagine per l'accertamento di un reato lo richiedano. Il diritto di conservare il possesso o di disporre dei suddetti danaro ed effetti deve essere esercitato conformemente alle norme vigenti nel territorio ed alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo. 6. Se il funzionario consolare esercita i diritti di cui ai paragrafi precedenti in ordine ad una successione, egli è soggetto al riguardo alla legislazione ed alla giurisdizione dei tribunali del territorio nello stesso modo di un cittadino dello Stato di residenza. 7. Qualora ne vengano a conoscenza, le autorità locali del territorio, sia amministrative, sia giudiziarie, informeranno il funzionario consolare: a) dell'apertura di una successione nel territorio in ordine alla quale il funzionario consolare può avere il diritto di tutelare degli interessi in base alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo; o b) del decesso di un cittadino dello Stato inviante nel territorio quando risulti che non sia presente o legalmente rappresentata sul territorio alcuna persona, diversa da un amministratore pubblico od altro funzionario avente analoghi poteri, che abbia il diritto di chiedere l'amministrazione di un qualsiasi bene che il defunto possa avervi lasciato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-23