Art. 18
ConvenzioneParte V

Art. 18

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In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Il funzionario consolare ha diritto di proteggere i cittadini dello Stato di residenza e le loro proprietà ed interessi. A tal fine egli può, nella propria circoscrizione: a) avere dei colloqui, comunicare e consigliare qualsiasi cittadino dello Stato inviante; b) assumere informazioni su qualsiasi incidente che riguardi gli interessi di uno dei suddetti cittadini; c) assistere qualsiasi dei detti cittadini nei procedimenti avanti le autorità del territorio o nei rapporti con le dette autorità, provvedere, ove necessario, all'assistenza legale del medesimo ed agire come interprete per suo conto avanti le dette autorità, a loro richiesta o con il loro consenso, o nominare un interprete a tale scopo; d) rivolgersi alle competenti autorità locali della propria circoscrizione e corrispondere con le stesse come pure con competenti uffici del governo centrale del territorio. Egli non può, tuttavia, corrispondere o presentare reclami diplomatici al Ministero degli affari esteri o al Foreign Office, a seconda dei casi, salvo che in assenza di rappresentanti diplomatici dello Stato inviante. Quando reclami del genere suindicato sono presentati per iscritto, il funzionario consolare può essere richiesto dall'autorità o ufficio interessato di allegare una traduzione nella lingua ufficiale del territorio. 2. Un cittadino dello Stato inviante ha il diritto di comunicare in qualsiasi momento col competente funzionario consolare, e, salvo nel caso in cui sia detenuto, di visitarlo nel suo Consolato.
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