Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954. 42 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
parte I SFERA D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna Il Presidente della Repubblica itali Art. 2 Articolo 2. Agli effetti della presente Convenzione: 1. Il termine "Stato inviante" indica parte II PERSONALE E CIRCOSCRIZIONI CONSOLARI
Art. 3 Articolo 3. 1. Lo Stato inviante può istituire e mantenere uffici consolari nei territori Art. 4 Articolo 4. 1. Lo Stato inviante può assegnare ad uno qualsiasi dei suoi uffici consolari Art. 5 Articolo 5. 1. Lo Stato di residenza fa conoscere senza indugio alle proprie autorità comp Art. 6 Articolo 6. Lo Stato inviante ha la facoltà di assumere il necessario numero di impiegati Art. 7 Articolo 7. 1. Un funzionario od impiegato consolare può essere incaricato temporaneamente Art. 8 Articolo 8. Lo Stato inviante può, con l'autorizzazione dello Stato di residenza, assegnar parte III PREROGATIVE ED IMMUNITA'
Art. 9 Articolo 9. 1. Lo Stato inviante può, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalle l Art. 10 Articolo 10. 1. a) Sulla recinzione e sulle mura esterne dell'edificio in cui ha sede un u Art. 11 Articolo 11. 1. I terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, inclusi il mobilio e le Art. 12 Articolo 12. 1. Gli archivi e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono in ogni tem Art. 13 Articolo 13. 1. Il funzionario od impiegato consolare non può essere assoggettato alla giu Art. 14 Articolo 14. Il funzionario consolare di carriera non può, salvo che a richiesta o col con parte IV PRIVILEGI FINANZIARI
Art. 15 Articolo 15. Lo Stato inviante o le persone fisiche e giuridiche che agiscano per suo cont Art. 16 Articolo 16. 1. a) Nessuna imposta, tassa od altro tributo può essere applicato od esatto Art. 17 Articolo 17. 1. Lo Stato inviante è autorizzato ad importare nel territorio, in esenzione parte V ATTRIBUZIONI GENERALI DEI CONSOLI
Art. 18 Articolo 18. 1. Il funzionario consolare ha diritto di proteggere i cittadini dello Stato Art. 19 Articolo 19. 1. Il funzionario consolare deve essere informato senza indugio dalle compete Art. 20 Articolo 20. Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione: 1) a) ricevere le dic Art. 21 Articolo 21. 1. Il funzionario consolare ha diritto, nella propria circoscrizione, di assi Art. 22 Articolo 22. Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, curare e favorire gli parte VI SUCCESSIONI E TRASFERIMENTI DI BENI
Art. 23 Articolo 23. 1. Quando un defunto ha lasciato dei beni in un territorio ed un diritto, di Art. 24 Articolo 24. Il funzionario consolare può ricevere dall'autorità giudiziaria, da una perso Art. 25 Articolo 25. Il denaro od altri beni possono essere pagati, consegnati o trasferiti al fun parte VII NAVIGAZIONE
Art. 26 Articolo 26. 1. Quando una nave dello Stato inviante si reca in un porto (col quale termin Art. 27 Articolo 27. 1. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'eq Art. 28 Articolo 28. 1. Se un marittimo diserta da una nave dello Stato inviante in un porto dello Art. 29 Articolo 29. 1. Salvo che a richiesta o col consenso del funzionario consolare, le autorit Art. 30 Articolo 30. 1. Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della nave lo co Art. 31 Articolo 31. 1. Se una nave dello Stato inviante naufraga nel territorio dello Stato di re Art. 32 Articolo 32. Se oggetti appartenenti ad una nave naufragata o che siano parte della nave s Art. 33 Articolo 33. 1. La competente amministrazione dello Stato di residenza deve, nel caso in c parte VIII DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34 Articolo 34. Le disposizioni degli articoli 18 e 33, relative alle funzioni che un funzion Art. 35 Articolo 35. Resta inteso che in tutti i casi nei quali un articolo della presente Convenz Art. 36 Articolo 36. Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, percepire i diritti e parte IX DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 Articolo 37. Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti Contraenti sull'in Art. 38 Articolo 38. 1. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti dovrà, prima dell'entrata in vigore d Art. 39 Articolo 39. A datare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, devono considerar Art. 40 Articolo 40. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno s Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360