Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 apr 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, è ratificato con la seguente modificazione "Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.). Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed alla istruzione locale.
Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.
Gli Enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ROSSI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-05;104#art-1