Art. 2 · LEGGE 21 febbraio 1957, n. 32

Art. 2

LEGGE 21 febbraio 1957, n. 32

In vigore dal 24 apr 1999
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1999, N. 87 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Parte di provvedimento in formato grafico
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