Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 apr 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.
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