Convenzione›Parte SECONDA
Art. 5
11 / 29In vigore dal 16 apr 1957
I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione di vecchiaia alle stesse condizioni nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a condizione che:
a) dopo il 18° anno di età siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, oppure
b) al raggiungimento del 67° anno di età sia stato e sia tuttora
riconosciuto il diritto ad una pensione per invalidità o ad una indennità per invalidità non permanente o ad una pensione alla vedova o a prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-5