Convenzione›Parte TERZA
Art. 28
28 / 29In vigore dal 16 apr 1957
Paragrafo 1.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.
Paragrafo 2.
Nell'applicazione della presente Convenzione si terrà conto anche dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima della sua entrata in vigore.
Paragrafo 3.
Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda è presentata entro un anno da tale data tale termine è ridotto a tre mesi per ciò che riguarda le pensioni del popolo di Svezia. Se la domanda è presentata oltre i termini predetti, la prestazione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Paragrafo 4.
La disposizione del paragrafo 1 non vale per le prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Svezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;137#art-c-28