Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 11 Articolo 11 Per beneficiare delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie o facoltati Art. 12 Articolo 12 Nei casi previsti dall'art. 11 le prestazioni di malattia o di tubercolosi son Art. 13 Articolo 13 Per figli che siano cittadini italiani o per figli di padre o di madre che sia Art. 14 Articolo 14 Paragrafo 1. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Art. 15 Articolo 15 Paragrafo 1. Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado Art. 16 Articolo 16 Paragrafo 1. Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria parte PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza socia Art. 2 Articolo 2 I cittadini italiani in Svezia e i cittadini svedesi in Italia sono sottoposti Art. 3 Articolo 3 Al principio previsto dall'art. 2 circa la legislazione applicabile sono stabil Art. 4 Articolo 4 Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune a parte SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 5 Articolo 5 I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritt Art. 6 Articolo 6 I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritt Art. 7 Articolo 7 In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite domiciliato e Art. 8 Articolo 8 Paragrafo 1. Il cittadino italiano, per il quale non sussistano i requisiti per Art. 9 Articolo 9 Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto al Art. 10 Articolo 10 Nell'applicazione degli articoli 5 a 7 non saranno presi in considerazione i p parte TERZA DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 17 Articolo 17 Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accor Art. 18 Articolo 18 Paragrafo 1. Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi si prestano recip Art. 19 Articolo 19 Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile Art. 20 Articolo 20 Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni Art. 21 Articolo 21 Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legisl Art. 22 Articolo 22 Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine Art. 23 Articolo 23 Le comunicazioni che gli interessati indirizzano, agli enti, alle autorità e a Art. 24 Articolo 24 I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuat Art. 25 Articolo 25 Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accor Art. 26 Articolo 26 Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali Autorità amministrati Art. 27 Articolo 27 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno sc Art. 28 Articolo 28 Paragrafo 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agl Art. 29 Articolo 29 Paragrafo 1. La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360