Art. 3
LEGGE 15 febbraio 1957, n. 26
In vigore dal 20 mar 1957
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della legge 25 giugno 1956, n. 702.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI - ZOLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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