Art. 1
LEGGE 12 febbraio 1957, n. 45
In vigore dal 26 mar 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane, il servizio prestato nelle università estere è computabile per la pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione.
Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per un periodo di tempo pari a quello valutabile per il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge detto Stato.
Data a Roma, addì 12 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-02-12;45#art-1