Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile Il Presid Art. 2 Articolo 2 Le controversie per cui fossero previsti, da altre convenzioni in vigore fra le Art. 3 Articolo 3 Per le controversie che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, ri Art. 4 Articolo 4 Una Commissione permanente di conciliazione sarà costituita entro il termine di Art. 5 Articolo 5 La Commissione di conciliazione verrà udita, mediante istanza indirizzata al Pr Art. 6 Articolo 6 Nel termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti avrà presentat Art. 7 Articolo 7 La Commissione di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario delle Parti Art. 8 Articolo 8 La Commissione di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni contro Art. 9 Articolo 9 La procedura davanti alla Commissione di conciliazione si svolgerà in contraddi Art. 10 Articolo 10 Le deliberazioni della Commissione di conciliazione saranno prese a porte chiu Art. 11 Articolo 11 Le Parti avranno il diritto di nominare in seno alla Commissione propri agenti Art. 12 Articolo 12 Le Parti si impegnano a facilitare i lavori della Commissione di conciliazione Art. 13 Articolo 13 La Commissione di conciliazione presenterà la sua relazione entro quattro mesi Art. 14 Articolo 14 La Commissione di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dov Art. 15 Articolo 15 Durante il corso effettivo della procedura ogni Commissario riceverà una inden Art. 16 Articolo 16 Nel caso che una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conc Art. 17 Articolo 17 Le Alte Parti Contraenti stabiliranno, per ogni caso particolare, un compromes Art. 18 Articolo 18 Se la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che la decisione di una ist Art. 19 Articolo 19 La decisione resa dalla Corte Internazionale di Giustizia sarà eseguita dalle Art. 20 Articolo 20 Nel corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Al Art. 21 Articolo 21 Se una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria è pendente al mo Art. 22 Articolo 22 Le contestazioni che potessero sorgere così per l'interpretazione come per l'e Art. 23 Articolo 23 La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile ed entre Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360