Art. 47
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 13 feb 1957
Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerca per profondità maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.
Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e può essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.
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