Art. 36
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 13 feb 1957
Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia, fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-01-11;6#art-36