Art. 2
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 31 gen 1991
COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9
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COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9
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In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.
A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.
Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.
Storico versioni
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